Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS (Circolare n. 15 del 29 gennaio 2018) ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione, da parte dell’ISTAT, dell’aumento nella misura del 1,1% punti percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2016 ‐ dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 ‐ dicembre 2017: conseguentemente, si è reso necessario determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici. Rammentiamo, inoltre, che ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), che: i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti. Si ricorda, infine, che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero: i) entro lunedì 10 aprile 2018 (I° trimestre 2018 gennaio – marzo); ii) entro lunedì 10 luglio 2018 (II° trimestre 2018 aprile – giugno); iii) entro lunedì 10 ottobre 2018 (III° trimestre 2018 luglio – settembre); iv) entro martedì 10 gennaio 2019 (IV ° trimestre 2018 ottobre – dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
Circolare-n.-17-del-06-Febbraio-2018-Contributi-lavoratori-domestici-per-il-2018-1.pdf