Circolare n. 97 del 29 Giugno 2018 – 5 per mille 2018: adempimenti in scadenza il prossimo 2 luglio 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, ha introdotto rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille: i) eliminando, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; ii) istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno. Le semplificazioni introdotte non riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l’iscrizione, ma solo quelli che per lo scorso anno finanziario hanno seguito il tradizionale iter già previsto per il passato. Conseguentemente, i soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2018 saranno tenuti, entro il prossimo 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno 2018 cade di sabato), a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all’elenco, da indirizzare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione si deve allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che la sottoscrive. Per le associazioni sportive dilettantistiche valgono gli stessi tempi, sebbene la suddetta documentazione debba essere indirizzata alla struttura del Coni competente per territorio. Si rammenta, infine, che anche gli enti già iscritti nell’elenco al 31 marzo dovranno comunque presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il prossimo 2 luglio 2018, in caso di variazione del rappresentante legale. Resta immutata, anche per l’esercizio 2018, la possibilità, per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 1 ottobre 2018 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio, aderendo all’istituto della remissione in bonis. In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro, da versarsi utilizzando il seguente codice tributo: 8115.

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