Circolare n. 25 del 21 Febbraio 2018 – Entro il 28.2.2018 scade il termine della comunicazione degli stampati fiscali 2017 per tipografie e rivenditori autorizzati

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, entro il 28.2.2018, i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente (anno 2017), ovverosia: i) i dati identificativi del soggetto (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta); ii) i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta); iii)il numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; iv) il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura; v) data della fornitura; vi) estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore. Come per gli anni precedenti, la trasmissione dei dati, deve essere effettuata telematicamente attraverso due principali canali: i) direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Si ricorda, che in caso di omessa trasmissione dei dati in questione si applica la sanzione, prevista dal riformulato articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

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