Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la soglia di applicazione del blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione si abbassa a 5.000 euro. La limitazione, come noto, attualmente si applica nel caso in cui il creditore beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo di almeno 10.000 euro. Con le modifiche apportate dalla legge n. 232 del 27.12.2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), la soglia di applicazione del blocco prevista dall’articolo 48-bis del DPR n. 602/73 viene ridotta, a decorrere dal 01.03.2018, da 10.000 a 5.000 euro. La procedura prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare i pagamenti, inoltrino una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nei cinque giorni feriali successivi, esegue le opportune verifiche. Il pagamento al privato può essere effettuato solo nel caso in cui l’Agenzia comunichi che il soggetto non risulta inadempiente, oppure se entro i cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta. Nel caso in cui, invece, vengano riscontrate inadempienze, ai fini del pignoramento del credito, viene sospeso il termine di pagamento per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario del pagamento potrà incassare la somma. Ricordiamo che, ai fini del blocco dei pagamenti, devono tenersi in considerazione cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (altri atti, come gli avvisi bonari, non devono essere presi in considerazione). Segnaliamo che, per effetto di una seconda modifica apportate dalla legge di Bilancio 2018, il termine di sospensione del pagamento passerà – a decorrere dalla stessa data – da 30 a 60 giorni.
Circolare-n.-27-del-23-Febbraio-2018-Si-abbassa-la-soglia-per-il-blocco-dei-pagamenti-della-Pubblica-Amministrazione-da-10.000-a-5.000-euro-1.pdf