Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in relazione all’installazione ed all’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 300/1970. Con la nota n. 299 del 28.11.2017, in particolare, vengono forniti chiarimenti relativamente all’installazione di un impianto di allarme o antifurto dotato anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tale fattispecie, secondo INL, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta, pertanto, alla preventiva procedura di accordo con RSA/RSU ovvero all’autorizzazione da parte di INL. Viene inoltre specificato che, qualora l’impianto si attivi solo nel caso di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Ricordiamo, inoltre, che INL con un precedente comunicato ha annunciato la pubblicazione dei modelli dell’istanza di autorizzazione necessari per l’installazione di impianti di videosorveglianza / sistemi di controllo a distanza. In particolare, le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di accordo con la rappresentanza sindacale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Le imprese che sono ubicate in diverse province della stessa regione possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’ispettorato territoriale ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Contestualmente al chiarimento sono stati rilasciati quattro modelli (tre dedicati agli impianti GPS, audiovisivi e di videosorveglianza, il restante invece costituisce una dichiarazione sostitutiva per marca da bollo). Ricordiamo che in occasione della precedente circolare n. 2 del 07.11.2016, l’INL ha fornito precisazioni in relazione all’installazione di apparecchiature GPS per il controllo su autovetture aziendali.
Circolare-n.-30-del-01-Marzo-2018-Utilizzo-di-impianti-audiovisivi-e-di-altri-strumenti-di-controllo-per-la-salvaguardia-del-patrimonio-aziendale-1.pdf