Circolare n. 31 del 02 Marzo 2018 – Impianti di videosorveglianza: particolari in materia di installazione e utilizzazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che INL, con la circolare n. 5 del 19.02.2018, ha fornito precisazioni in relazione all’installazione ed all’utilizzazione degli impianti di videosorveglianza sul lavoro. Viene specificato, in particolare: i) che gli operatori possono essere inquadrati direttamente dall’impianto qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla sicurezza del lavoro o al patrimonio aziendale; ii) non è obbligatorio indicare la collocazione di ogni telecamera ed il loro numero; iii) non è richiesta l’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta nelle quali non è prestata attività lavorativa (es. suolo pubblico antistante la zona di ingresso dell’azienda); iv) deve essere garantita la tracciabilità dei log di accesso alle immagini registrate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Ricordiamo che con la precedente nota n. 299 de 28.11.2017, sono stati forniti chiarimenti relativamente all’installazione di un impianto di allarme o antifurto dotato anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tale fattispecie, secondo INL, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA/RSU ovvero all’autorizzazione da parte di INL. Viene, inoltre, specificato che, qualora l’impianto si attivi solo nel caso di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Circolare-n.-31-del-02-Marzo-2018-Impianti-di-videosorveglianza-particolari-in-materia-di-installazione-e-utilizzazione-1.pdf