Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 23 del D.lgs. n. 81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo altresì che, in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Sul punto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto apposita istanza di interpello per chiedere chiarimenti circa l’eventuale configurabilità di violazioni del precetto in esame nei casi in cui macchinari non conformi vengano trasferiti ad un soggetto esclusivamente al fine di essere riparati ovvero vengano esposti in spazi commerciali. In risposta a tale interpello, la commissione ha chiarito che il divieto di far circolare attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non conformi alle disposizioni antinfortunistiche, sancito dall’art. 23, comma 1 del DLgs.81/2008, non opera nelle seguenti ipotesi: i) nei casi in cui la cessione del bene venga effettuata, senza alcuna previsione di utilizzazione, per un esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa in regola; ii) in caso di mera esposizione al pubblico.
Circolare-n.-39-del-16-Marzo-2018-Limiti-al-divieto-di-circolazione-di-macchinari-non-a-norma-1.pdf