Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che chiunque detenga uno o più “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” è obbligato al pagamento del canone RAI (art. 1 del R.D.L. 21.2.38 n. 246). Per gli anni 2017 e 2018 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 90,00 euro annui (art. 1 co. 40 della L. 232/2016, come modificato dall’art. 1 co. 1147 della legge di bilancio 2018). Sono esonerati, tra gli altri, dal pagamento del canone RAI, i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nel rispetto di talune condizioni, alcune di queste recentemente oggetto di modifica. Infatti, con il DM 16.2.2018, pubblicato sulla G.U. 3.3.2018 n. 52, sono stati modificati i requisiti di accesso all’esonero dal canone RAI per i detentori di apparecchi TV che abbiano compiuto 75 anni; nello specifico, è stato disposto che l’esonero spetti a condizione che il reddito annuo (compreso quello del coniuge convivente) per il 2017 non sia superiore a 8.000,00 euro (anziché 6.713,00 euro). A tal fine, non vanno computati i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata. Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione dell’agevolazione e sarà approvato il modulo da compilare entro il 30.4.2018 per richiedere l’esenzione la prima volta. Si ricorda, infine, che, l’indebita fruizione del beneficio comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e agli interessi di mora.
Circolare-n.-40-del-21-Marzo-2018-Soggetti-over-75-esonero-canone-rai-con-limite-di-reddito-ad-euro-8.000-1.pdf