Circolare n. 47 del 30 Marzo 2018 – Sigarette elettroniche e prodotti da inalazione per i rivenditori: nuova istanza da presentare entro il 22.04.2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con Decreto prot. RU n. 47885 del 16.03.2018 (pubblicato in data 23.03.2018) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un nuovo adempimento a carico degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Tali esercizi (incluse farmacie e parafarmacie) dovranno inviare all’Ufficio dei Monopoli competente per territorio l’istanza conforme al modello messo a disposizione con il decreto direttoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul portale istituzionale (pertanto entro il prossimo 22.04.2018, che cade di domenica) o, in ogni caso, prima di iniziare l’attività medesima. Nell’istanza sono riportati i dati della società o del titolare, le generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione, la collocazione territoriale, nonché la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con cui viene indicato il titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia e la rispondenza ai requisiti richiesti dalle disposizioni che ne regolano l’attività, l’assenza di condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, l’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del codice antimafia e, nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare. Con la predetta istanza, inoltre, l’amministratore si impegna a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2016, osservare il divieto di vendita ai minori, di vendita a distanza di prodotti da parte dei consumatori nel territorio dello stato, nonché a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente ad uno degli elementi identificativi dell’attività. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio dei Monopoli rilascia l’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/95, di validità biennale.

Circolare-n.-47-del-30-Marzo-2018-Sigarette-elettroniche-e-prodotti-da-inalazione-per-i-rivenditori-nuova-istanza-da-presentare-entro-il-22.04.2018-1.pdf