Circolare n. 54 del 13 Aprile 2018 – PIR: i chiarimenti sulla detassazione dei piani di investimento

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 26.02.2018, ha fornito numerosi chiarimenti in materia di piani di risparmio di lungo termine (PIR). Con legge n. 232/2016 sono state previste alcune agevolazioni a favore di coloro che stipulano piani individuali di risparmio con mantenimento dell’investimento per un periodo minimo di 5 anni: in tal caso trova applicazione l’esenzione totale da interessi, dividendi, capital gain e imposta di successione. Grazie a tale strumento, qualora vengano rispettate le condizioni previste dalla legge (il limite più significativo è l’ “holding period” dell’investimento pari a 5 anni), gli investitori potranno sostanzialmente percepire utili, interessi e rendite di capitale al lordo senza applicazione dell’imposta. Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, evidenziamo i seguenti: i) anche i minori possono stipulare PIR; ii) il termine di 5 anni (holding periodo) si riferisce ad ogni singolo strumento finanziario; iii) in caso di rimborso dell’investimento prima del quinquennio, il contribuente può beneficiare del regime agevolato reinvestendo nuovamente il controvalore entro 90 giorni; iv) nel caso in cui non venga rispettato il quinquennio, gli intermediari finanziari recuperano l’imposta da versare senza applicazione di alcuna sanzione; v) gli eventuali trasferimenti del PIR da un intermediario all’atro non rilevano ai fini della fruizione dei benefici fiscali; vi) un contribuente può avere solo un PIR; vii) il limite massimo di investimento agevolato è pari a 150.000 nel quinquennio (30.000 euro l’anno).

Circolare-n.-54-del-13-Aprile-2018-PIR-i-chiarimenti-sulla-detassazione-dei-piani-di-investimento-1.pdf