Circolare n. 70 del 16 Maggio 2018 – Il punto sulla deducibilità delle spese di vitto e alloggio per artisti e professionisti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in capo agli esercenti arti e professioni, il regime applicabile alle spese di vitto e alloggio muta secondo che tali oneri siano: i) sostenuti dal contribuente e non rimborsati dal committente; ii) sostenuti dal contribuente e rimborsati dal committente; iii) anticipati dal committente. Le spese in argomento sostenute e rimaste a carico dell’artista o del professionista devono essere: i) in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75%; ii) poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2% dei compensi. A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le suddette soglie di deducibilità non si estendono ai medesimi costi se questi sono sostenuti dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitati analiticamente in capo al committente, con il risultato che l’ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio coincide con quello imponibile del rimborso. Sempre dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina prevista, con riferimento al 2015 e al 2016, per le spese di vitto e alloggio “prepagate” viene estesa a tutte le spese “prepagate” dal committente, relative all’esecuzione di un incarico conferito. Tale modifica implica la completa irrilevanza dei valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione: i) sia quali compensi in natura; ii) sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

Circolare-n.-70-del-16-Maggio-2018-Il-punto-sulla-deducibilità-delle-spese-di-vitto-e-alloggio-per-artisti-e-professionisti.pdf