Circolare n. 72 del 18 Maggio 2018 – Contratti di locazione a canone concordato: applicazione delle agevolazioni fiscali e obbligo di attestazione delle associazioni di categoria

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nella risoluzione 20.4.2018 n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 e dall’art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale. L’allegazione dell’attestazione al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna per applicare l’agevolazione della riduzione della base imponibile dell’imposta di registro. In tal caso, comunque, sull’attestazione non è dovuta imposta di registro. Per il rilascio dell’attestazione non è nemmeno dovuta imposta di bollo.

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