Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 29.03.2018, ha fornito numerose precisazioni in relazione al regime agevolato dei premi di produttività, alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 232 del 11.12.2016 e dal DL n. 50 del 24.04.2017. Tra i vari chiarimenti forniti con il provvedimento di prassi, segnaliamo, in particolare, che viene ammessa la correzione tardiva della CU oltre al termine delle operazioni di conguaglio qualora i) la spettanza dell’incentivo sia accertata solo nel periodo successivo a tali operazioni e ii) la modifica consente al lavoratore la corretta indicazione del regime fiscale in dichiarazione. Rispetto alla correzione delle CU, qualora i presupposti per la detassazione siano stati accertati entro il 28.02 il datore di lavoro ha già potuto provvedere alle operazioni di conguaglio della maggiore imposta versata (con la prima retribuzione utile o comunque entro lo scorso 28.02). I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si riferiscono, invece, alle ipotesi in cui l’accertamento dei requisiti avviene in data successiva al 28.02 (ad esempio, in sede di bilancio). In tal caso, secondo l’Agenzia, è possibile inviare una nuova CU senza applicazione di sanzioni (non è di fatto ravvisabile un inadempimento da parte del datore di lavoro). Ricordiamo che l’agevolazione, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 232/2016, si applica ai lavoratori che hanno percepito un reddito massimo di 80.000 euro nell’anno precedente, e consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva (o la detassazione totale) delle somme erogate al dipendente (o dei beni/servizi conferiti) a titolo di premio di produttività. Qualora sia previsto il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, viene previsto uno sgravio contributivo totale somme erogate per la quota a carico del lavoratore e del 20% sull’aliquota a carico del datore di lavoro.
Circolare-n.-74-del-23-Maggio-2018-Premi-di-risultato-correzione-delle-CU-per-garantire-la-detassazione-nel-dichiarativo-senza-sanzioni-1.pdf