Circolare n. 79 del 01 Giugno 2018 -Lavoro occasionale, il rimborso dei voucher inutilizzabili slitta al 30 giugno 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS con apposito comunicato stampa, ha comunicato la proroga entro cui gli interessati possono chiedere il rimborso dei voucher inutilizzati alla data del 31.12.2017 ed acquistati entro lo scorso 17.03.2017. Il termine in scadenza lo scorso 31.03.2018 (previsto dal messaggio INPS n. 4752/2017), è stato quindi prorogato. Ricordiamo che la procedura di rimborso si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dal DL n.25/2017 il quale ha abrogato la previgente disciplina del lavoro accessorio, successivamente reintrodotta con modifiche dal DL n. 50/2017. Entro il termine del 30.06.2018 gli interessati dovranno presentare il modello Sc52 presso le sedi territoriali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Il rimborso sarà effettuato: i) in contanti presso gli uffici postali, se di importo inferiore a 1.000 euro; ii) su conto corrente o su una carta prepagata ricaricabile, se l’importo supera tale limite. Ricordiamo che, secondo i chiarimenti forniti dall’INPS in materia di nuove prestazioni occasionali: i) è necessario formare una provvista economica (portafoglio virtuale) attraverso F24 o il servizio “pagoPA”; ii) solo successivamente alla registrazione ed alla formazione della provvista possono essere indicate le prestazioni di cui intende usufruire (per contratti di prestazione occasionale) o di cui ha usufruito (per i libretti di famiglia). Si segnala che il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre confermare la prestazione eseguita in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro e in tal caso l’utilizzatore non potrà revocare la prestazione.

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