Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 8/2018, ha fornito alcune precisazioni relativamente alle sanzioni applicabili a quei lavoratori che stipulato rapporti di tirocinio irregolari. Secondo quanto chiarito dal citato provvedimento di prassi, emanato al fine di allineare l’attività ispettiva, la prosecuzione del tirocinio oltre la durata massima consentita dalla legge costituisce prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro senza comunicazione preventiva, con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e applicazione della sanzione i) fino a 9.000 euro in caso di prosecuzione del rapporto per un periodo contenuto in 30 giorni; ii) fino a 18.000 euro in caso di prosecuzione fino a 60 giorni; iii) fino a 36.000 euro in caso di prosecuzione oltre 60 giorni. Le verifiche, segnala INL si concentreranno sui tirocini extracurriculari (quindi per le fattispecie che non si riferiscono a pratica professionale o esperienze incluse in un piano di studio) ed, in particolare, sulle seguenti ipotesi: i) tirocini per attività elementari e ripetitive per le quali non è richiesta formazione; ii) tirocini di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale; iii) tirocini per sostituire dipendenti nei picchi di attività o malattia, maternità o ferie; iv) tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito dalla legge.
Circolare-n.-80-del-01-Giugno-2018-Tirocini-extracurriculari-INL-illustra-le-sanzioni-applicabili-in-caso-di-violazione-della-legge-regionale-1.pdf