Circolare n. 85 del 12 Giugno 2018 – Rivalutazione costo fiscale dei terreni e partecipazioni, posseduti al 1 gennaio 2018: perizia e imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, la legge di stabilità 2018, in vigore dall’1.1.2018, ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il prossimo 30.6.2018 è necessario che: i) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; ii) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili). La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative, ovvero anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima (del terreno o della partecipazione) riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Ricordiamo, infine, che, secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e C.M. 4.8.2004 n. 35, il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (o dei terreni) è un’opzione definitiva del contribuente che l’ha posta in essere. Conseguentemente, ad avviso dell’agenzia, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.

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