Circolare n. 88 del 15 Giugno 2018 – Disciplinata la detrazione Irpef per le spese sostenute a favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 19%, per le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) a decorrere dal 1° gennaio 2018. La detrazione in commento sarà, quindi, fruibile per la prima volta in relazione al periodo d’imposta 2018 (modello 730/2019 o REDDITI PF 2019). Con il recente provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2018 n. 75067 sono state stabilite le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione. Al riguardo, è stato precisato che per fruirne, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3 co. 1 della L. 170/2010, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare (nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse di unfamiliare a carico) la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla citata certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico. Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

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