Circolare n. 100 del 5 Luglio 2018 – Impianti di videosorveglianza: autorizzata se necessaria secondo il DVR

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che INL, con la lettera circolare n. 302 del 18.06.2018 ha fornito alcuni chiarimenti sui criteri di rilascio dell’autorizzazione prevista nel caso di installazione di impianti di videosorveglianza motivata da generiche esigenze di sicurezza del lavoro. In tal caso, nelle richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, devono essere evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione. Nel dettaglio, è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Tra i precedenti chiarimenti ricordiamo che con la circolare n. 5 del 19.02.2018, l’ispettorato ha fornito precisazioni in relazione all’installazione ed all’utilizzazione degli impianti di videosorveglianza, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: i) che gli operatori possono essere inquadrati direttamente dall’impianto qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla sicurezza del lavoro o al patrimonio aziendale; ii) non è obbligatorio indicare la collocazione di ogni telecamera ed il loro numero; iii) non è richiesta l’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta nelle quali non è prestata attività lavorativa (es. suolo pubblico antistante la zona di ingresso dell’azienda); iv) deve essere garantita la tracciabilità dei log di accesso alle immagini registrate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi.

Circolare-n.-100-del-5-Luglio-2018-Impianti-di-videosorveglianza-autorizzata-se-necessaria-secondo-il-DVR-1.pdf