Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014, come modificato dalla legge di bilancio 2016, prevede una specifica disciplina in merito ai controlli preventivi sui modelli 730, in presenza di situazioni considerate “a rischio”. In particolare, secondo tale disposizione di legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che: i) incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta i) presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia; ii) determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Con il provv. 25.6.2018 n. 127084, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2018 che determinano un rimborso in capo al contribuente. In base al provvedimento in parola – che dà continuità ai criteri individuati con il precedente provvedimento 108815/2017 (§ 1.1 e 1.2) – costituiscono elementi di incoerenza relativi ai modelli 730/2018 con esito a rimborso: i) lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente; oppure, ii) la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. Viene, inoltre, considerata come elemento di incoerenza dei modelli 730/2018, con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione telematica, alla stessa Agenzia, dei modelli 730 precompilati da parte dei contribuenti: l’erogazione deve, quindi, avvenire entro il 31 gennaio 2019, ossia il sesto mese successivo dal 23 luglio.
Circolare-n.-101-del-6-Luglio-2018-Controllo-preventivo-sui-modelli-730-con-esito-a-rimborso-approvati-i-criteri-per-individuare-gli-elementi-di-incoerenza-1.pdf