Circolare n. 116 del 2 Agosto 2018 – Autotrasportatori: confermato il credito d’imposta per il CSSN versato nel 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a seguito della ripartizione dei fondi disponibili per il settore dell’autotrasporto, il MEF, con il recente Comunicato stampa 16.7.2018, n. 112, ha confermato il riconoscimento del recupero anche delle somme versate nel 2017 a titolo di CSSN, sui versamenti da effettuare nel 2018. Conseguentemente, per effetto di tale misura, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2018 (tramite compensazione in F24) – e fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo – le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Più nello specifico, il predetto limite di euro 300,00 deve riferirsi ad ogni singolo veicolo e non come valore medio degli importi versati per una flotta di veicoli e, pertanto, l’eventuale importo versato in eccedenza rispetto al suddetto limite massimo non rileva per l’agevolazione. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si deve utilizzare il codice tributo “6793”. Per tale codice tributo, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici (ENTRATEL/FISCOONLINE) dell’Agenzia delle Entrate (R.M. 9.6.2017 n. 68/E).

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