Circolare n. 119 del 5 Settembre 2018 – I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina beni significativi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 dello scorso 12.7.2018 è stato chiarito l’ambito applicativo dell’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sui beni significativi forniti nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, viene chiarito che: i) la limitazione prevista per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sul valore dei “beni significativi” di cui al DM 29.12.99, forniti nella realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione; ii) se l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del “bene significativo”, bensì la sostituzione della sola componente staccata del bene (es. sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata), il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi; iii) le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (scuri o veneziane), nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza devono considerarsi, in linea generale, funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, per cui non concorrono al valore del “bene significativo”; iv) con riguardo alla determinazione del valore dei “beni significativi” si precisa, fra l’altro, che se essi sono prodotti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, deve essere preso in considerazione il costo di produzione del bene (nell’accezione di cui al principio contabile OIC 13); v) anche quando l’operazione è interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%, nella fattura emessa per l’intervento di recupero deve essere indicato distintamente, rispetto al valore complessivo dell’operazione, il valore dei beni significativi; vi) la norma interpretativa di cui all’art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, ma non incide sui rapporti esauriti; vengono fatti salvi, inoltre, eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore.

Circolare-n.-119-del-5-Settembre-2018-I-recenti-chiarimenti-dell’Agenzia-delle-Entrate-sulla-disciplina-beni-significativi-1.pdf