Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che La L. 27.12.2017 n. 205 ha previsto la sospensione, per 30 giorni, dell’esecuzione del modello F24, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare la sussistenza di profili di rischio in relazione alle compensazioni effettuate dal contribuente. L’operatività di questa misura ha richiesto l’adozione di un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 prot. 195385), con il quale è stata data attuazione al blocco preventivo delle compensazioni, con decorrenza dal prossimo 29.10.2018. In particolare, il provvedimento in esame ha chiarito che la sospensione della compensazione, che avviene comunque per l’intero importo contenuto nella delega di pagamento, viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24, che può fornire chiarimenti. Ove la sospensione della compensazione venga poi confermata, il pagamento si dà per non eseguito. Tra i criteri che possono indurre ad attivare la procedura di blocco figurano la tipologia del debito pagato e del credito compensato, analoghe compensazioni già effettuate e i dati presenti in Anagrafe tributaria relativi ai soggetti che hanno compensato. Non appena viene comunicata la sospensione, è possibile procedere, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, all’annullamento della delega di pagamento. E’ giusto il caso di precisare che, se il modello F24 viene “respinto” perché il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (poiché non è ancora maturato), la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, deve essere sanzionata se non accompagnata dal ravvedimento (risposta Agenzia Entrate Telefisco 2018).
Circolare-n.-127-del-19-Settembre-2018-Compensazioni-mediante-F24-dal-29-ottobre-2018-controlli-preventivi-1.pdf