Circolare n. 130 del 25 Settembre 2018 – Le società tra avvocati producono redditi d’impresa

La professione forense può essere esercitata, oltre che individualmente o con la partecipazione in associazioni tra avvocati, anche in forma societaria. In particolare, la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni: i) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; ii) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; iii) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; iv) i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Con la risoluzione 7.5.2018 n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la natura del reddito delle società tra avvocati ex art. 4-bis della L. 247/2012, precisando che, in analogia a quanto previsto per i redditi prodotti dalle società tra professionisti (STP), l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. Viene quindi ribaltato quanto in precedenza affermato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 28.5.2003 n. 118/E, secondo la quale le società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 generavano reddito di lavoro autonomo.

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