Circolare n. 137 del 5 Ottobre 2018 – Passaggio al regime forfetario senza attendere la scadenza dell’opzione per il regime semplificato

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 14.9.2018 n. 64/E, ha chiarito che i soggetti in regime di contabilità semplificata opzionale possono transitare al regime forfetario anche prima del decorso del triennio obbligatorio previsto dall’art. 1 co. 70 della L. 190/2014. Ciò vale anche nel caso in cui, nel 2017, sia stata esercitata l’opzione per il c.d. regime delle registrazioni IVA di cui all’art. 18 co. 5 del DPR 600/73. La scelta di avvalersi del regime contabile semplificato – in luogo del regime forfetario – non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori. Parimenti, nessun vincolo deriva dall’opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

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