Circolare n. 141 del 12 Ottobre 2018 – Detraibili le spese funebri anche se sostenute all’estero

Gentile cliente, come noto dall’IRPEF lorda è possibile detrarre il 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550,00 per ciascuna di esse (art. 15 co. 1 lett. d) del TUIR). L’agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela (circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 77/E). Possono quindi essere detratte anche le spese funebri sostenute per persone non legate da vincoli di coniugio/parentela/affinità, ad esempio conviventi e coppie di fatto. Le spese funebri che consentono di beneficiare dell’agevolazione sono quelle relative alle onoranze, al trasporto al cimitero e alla sistemazione della salma nel loculo o nella tomba cimiteriale (in tal senso la Guida Agenzia delle Entrate di luglio 2013). Non sono detraibili, invece, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte, in quanto tali spese devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento (R.M. 28 luglio 1976 n. 944). La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente nel caso in cui la documentazione originale sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo. La documentazione redatta in sloveno, invece, può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

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