Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 237975 del 08.10.2018, ha individuato le modalità con cui verranno messe a disposizione del contribuente le incongruenze rilevate dal confronto tra volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni risultanti dai dati dello spesometro. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 634 a 636 legge n. 190/2014, con cui è stata introdotta una forma di collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria per favorire l’assolvimento degli obblighi tributari, sono state fornite le disposizioni di dettaglio per comunicare, al contribuente, le anomalie e le incongruenze riscontrate dai dati raccolti tramite PEC. Le comunicazioni, secondo quanto specificato dal provvedimento delle Entrate, contengono i dati identificativi del contribuente, l’anno di imposta interessato, il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, importo complessivo operazioni dichiarate e non dichiarate. A seguito della ricezione di tali comunicazioni, il contribuente potrà chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. Nel caso in cui il contribuente effettivamente riscontri un errore nella compilazione della dichiarazione, avrà la possibilità di sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni prevista dall’istituto.
Circolare-n.-145-del-19-Ottobre-2018-I-controlli-su-volume-d’affari-e-spesometro-passano-tramite-PEC-1.pdf