Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circ. INPS 17.10.2018 n. 103 ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 87/2018 (conv. L. 96/2018). Nello specifico, l’INPS: i) ha ricordato che, nel settore agricolo, l’utilizzatore deve inserire la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, dopo le modifiche, passa da tre a dieci giorni consecutivi; ii) ha fornito i codici ATECO che devono avere le aziende alberghiere per usare il contratto di prestazione occasionale (CPO). Le aziende già registrate nella piattaforma delle prestazioni occasionali devono aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della circ. 103/2018; iii) ha riepilogato il regime previsto per gli Enti locali utilizzatori del CPO; iv) ha ricordato che i prestatori che dichiarino di rientrare tra i c.d. soggetti agevolati devono adeguarsi all’obbligo di autocertificare tale status e ha previsto che, fino al 31.12.2018, le aziende possano trasmettere fino a due dichiarazioni, qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata, nel corso del 2018, una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di soggetti agevolati; v) ha precisato che il prestatore che opti per la nuova modalità di pagamento del compenso, soggetta a validazione da parte dell’utilizzatore, dovrà attendere tale validazione al termine del monte ore indicato e l’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle prestazioni per il numero di ore indicate nella dichiarazione.
Circolare-n.-156-del-9-Novembre-2018-Prestazioni-occasionali-ex-art.-54-bis-del-DL-50-2017-deroghe-per-il-settore-agricolo-e-del-turismo-1.pdf