Circolare n. 170 del 5 Dicembre 2018 – Definizione liti pendenti, presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’articolo 6 del DL n. 119 del 23.10.2018 il legislatore ha introdotto una nuova definizione delle liti pendenti che consente la possibilità di definire le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate il cui ricorso è stato presentato entro il 24.10.2018. Secondo quanto previsto dall’istituto, i contribuenti potranno definire le liti versando un importo pari alle maggiori imposte accertate, con esclusione di interessi e sanzioni (importo corrispondente al valore della lite). L’importo da versare ai fini della definizione della lite è ulteriormente ridotto nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in una pronuncia giurisdizionale non cautelare: i) qualora l’Agenzia sia soccombente in primo grado, deve essere versato il 50% del valore della lite; ii) nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in secondo grado, deve essere versato il 20% del valore della lite. Nel caso in cui la lite si riferisca solamente alle sanzioni, viene prevista la possibilità di definire il contenzioso a fronte del pagamento di una somma pari al 40% delle sanzioni, oppure del 15% del valore della controversia nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia soccombente nella precedente pronuncia. Al fine di accedere alla definizione, i contribuenti dovranno provvedere a presentare apposita domanda entro il 31.05.2019 e a versare gli importi dovuti (la prima rata o l’importo in unica soluzione). Salvo espressa richiesta in tal senso, a seguito della presentazione della domanda di definizione la controversia non è sospesa. A prescindere dalla presentazione della domanda, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo 24.10.2018 – 31.07.2019.

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