Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso noto, con provvedimento n. 314644 dello scorso 23.11.2018, che saranno inviati avvisi di anomalia a coloro che non hanno trasmesso le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010) laddove siano stati invece comunicati all’Amministrazione finanziaria, nel trimestre di riferimento, i dati relativi a fatture emesse, in adempimento agli obblighi di cui all’art. 21 del DL 78/2010. Si tratta delle comunicazioni che l’Agenzia trasmette “per la promozione dell’adempimento spontaneo” e che consentono ai titolari di partita IVA di potere eventualmente fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, in grado di giustificare le anomalie o di provvedere alla rettifica di eventuali errori, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (in forza di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97). Gli avvisi di anomalia saranno recapitati ai soggetti passivi agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli stessi ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7 del DL 185/2008 e dell’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, ma saranno comunque consultabili accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” dell’area “Dati rilevanti ai fini IVA”, in cui potranno essere reperiti: i) i dati relativi al numero di documenti trasmessi dal soggetto passivo e dai suoi clienti per il trimestre di riferimento; ii) i dati identificativi di clienti e fornitori e i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti.
