Il Decreto Rilancio prevede che il bonus Renzi di 80 euro (abrogato a far data dal 1° luglio 2020) e il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze di cui al COVID-19 (fruizione di ammortizzatori sociali e/o congedi parentali).
Pertanto il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle misure di sostegno al lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) è comunque corrisposto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.