Circolare n. 33 del 07 Marzo 2018 – I termini di accertamento fiscale ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che lo scorso 02.01.2018 sono scaduti i termini per l’accertamento delle imposte di dirette, IRAP e IVA 2012. Alla stessa data scadono, inoltre, i termini previsti per il periodo d’imposta 2011 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, il periodo d’imposta 2008 in presenza di denuncia penale per effetto del raddoppio dei termini di accertamento (2006 nel caso in cui vi sia stata anche omessa dichiarazione), il periodo d’imposta 2013 per i contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore (per effetto della riduzione di un anno dei termini di accertamento). Ricordiamo che la disciplina relativa ai termini di accertamento è stata oggetto di variazione ad opera della legge n. 208/2015: i) l’intervento legislativo ha innanzitutto prolungato i termini di accertamento ordinari; ii) contestualmente, viene abrogata la previsione del raddoppio dei termini di accertamento nel caso di denuncia di reato penale. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina degli accertamenti fiscali, si devono distinguere due regimi: i) fino al 2015 i termini di accertamento coincidono con il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, del quinto anno nel caso di dichiarazione omessa (con possibile raddoppio nel caso di reato penale); ii) dal 2016 il termine di accertamento coincide con il 31.12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, del settimo in caso di dichiarazione omessa (senza raddoppio nel caso di reato penale). I termini di accertamento, possono essere ridotti a favore dei contribuenti per i quali è applicabile il regime premiale degli studi di settore, nonché a favore dei contribuenti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

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