Circolare n. 36 del 13 Marzo 2018 – Per frontalieri e iscritti AIRE una nuova sanatoria per immobili e disponibilità finanziarie all’estero

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la conversione in legge del DL n. 148 del 16.10.2017 (ad opera della legge n. 172 del 04.12.2017) è stata introdotta una sanatoria a favore dei lavoratori frontalieri e soggetti residenti fiscali ed in Italia in precedenza residenti all’estero iscritti all’AIRE. L’ambito della sanatoria viene circoscritto ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo, nonché ai proventi derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continua. Per procedere alla regolarizzazione delle somme detenute all’estero, anche ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente è tenuto al versamento di una somma pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi. Per accedere all’istituto gli interessati dovranno presentare istanza di regolarizzazione entro il 31.07.2018 ed effettuare i versamenti delle somme dovute entro il successivo 30.09.2018 (con possibile rateizzazione dell’importo in tre rate mensili), senza avvalersi delle compensazioni. Il perfezionamento della procedura avverrà con il pagamento dell’ultima rata o dell’unica rata. Viene inoltre previsto, in deroga allo statuto del contribuente, la proroga dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ordinariamente scadenti a decorrere dal 01.01.2018 al 30.06.2020 per le sole attività oggetto della mini sanatoria in commento. L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, fornirà le istruzioni operative sulla nuova sanatoria. Attualmente resta da comprendere: i) se l’imposta sostitutiva comprenda anche le imposte IVIE e IVAFE; ii) quali sono gli effetti della procedura nei confronti di soggetti cointestatari dei rapporti oggetto di sanatoria.

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