Circolare n. 51 del 10 Aprile 2018 – Nuove precisazioni per l’iscrizione Inps dei collaboratori familiari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente circolare del 15.3.2018 n. 50, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che i caratteri di abitualità e prevalenza della prestazione resa dai collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio restano gli indici fondamentali per accertare la sussistenza dell’obbligo previdenziale. Richiamando precedenti interventi ministeriali (lettera circ. Min. Lavoro 10.6.2013 n. 10478), l’INL ricorda come in alcune ipotesi l’occasionalità della prestazione venga definita come regola generale (si tratta delle prestazioni rese in ambito familiare da pensionati o da lavoratori già parti di un contratto di lavoro a tempo pieno), mentre in altri casi sia invece necessario ricorrere a parametri oggettivi per ritenere sussistenti abitualità e prevalenza (quindi la non occasionalità) della prestazione, come nel caso in cui il familiare venga impiegato per almeno 90 giornate annue, intese come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Peraltro, l’INL rammenta come l’indice delle 90 giornate – o delle 720 ore – non sia destinato a operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

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