Circolare n. 13 del 30 Gennaio 2018 – Novità in materia di detrazione IVA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, L’art. 2, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, ha apportato significative modifiche al termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e a quello per la registrazione delle fatture di acquisto. In particolare, è stato previsto che: i) il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto (art. 19, co. 1, del DPR 633/72); ii) l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno (art. 25, co. 1, del DPR 633/72). Il combinato disposto delle suddette norme pone, tuttavia, delle criticità operative, in primo luogo quella riguardante la registrazione degli acquisti effettuati in concomitanza alla chiusura del periodo d’imposta. Questo dubbio interpretativo è stato affrontato dalla Agenzia delle Entrate, con la C.M. 17.1.2018, n. 1/E, che si è soffermata su alcuni specifici profili: i) il termine iniziale e finale di esercizio della detrazione IVA; ii) la registrazione delle fatture di acquisto e coordinamento con l’esercizio della detrazione IVA; iii) il momento di ricezione della fattura; iv) la regolarizzazione delle fatture di acquisto non emesse nei termini di Legge; v) le note di variazione IVA; vi) la detrazione IVA nel regime dello split payment e dell’IVA per cassa; vii) la decorrenza della nuova disciplina; viii) la detrazione dell’IVA per effetto della presentazione della dichiarazione integrativa a favore.

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