Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 36%, delle spese documentate relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti: i) la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unitĂ immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; ii) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati. La detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 5.000,00 euro per unitĂ immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione IRPEF massima ottenibile, quindi, sarĂ pari a 1.800,00 euro da ripartire in dieci rate annuali di pari importo (ossia 180,00 euro all’anno). Una prima serie di chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi. In tale sede è stato precisato che il c.d. “bonus verde” spetta anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un piĂą ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Quanto alle modalitĂ di pagamento è stato precisato che i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilitĂ delle operazioni (quindi anche mediante assegni, carte di credito, bancomat e bonifici). Una seconda tranche di chiarimenti è stata fornita in occasione di TELEFISCO 2018 durante il quale è stato precisato che: i) le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione; ii) nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unitĂ immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000,00 euro ciascuno; iii) non risultano agevolabili i lavori in economia.